CHI SIAMO

Nate nel 2002 le guardie Eco-Zoofile OIPA sono ad oggi presenti in 18 regioni con oltre 60 nuclei provinciali attivi e sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali.

L’esistenza delle guardie Eco-Zoofile dell’OIPA è prevista dall’ordinamento nella materia inerente la vigilanza zoofila (Legge n° 611 del 12 giugno 1913, Legge 20 luglio 2004 n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione) e dipende dalla nomina a Guardia Particolare Giurata che viene fatta dal Prefetto della Provincia in cui si opera.

L’importante ruolo delle guardie Eco-Zoofile permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Eco-Zoofile OIPA svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste.

i "poteri" delle guardie particolari giurate - guardie eco-zoofile

Il servizio cui sono destinate le guardie giurate è riportato sul decreto di nomina e/o stabilito dalla legge e dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico. I verbali redatti dalle guardie giurate, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. Ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un Pubblico Ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a prova contraria e ciò costituisce prova in giudizio. Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire “potere certificativo” attribuito alle guardie giurate. Ciò discende dalla condizione per cui le guardie giurate in genere sono considerate, ai sensi dell’articolo 357 CP, pubblici ufficiali. La recente Legge 20 luglio 2004, n. 189, oltre che modificare l’impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d’affezione e potranno (dovranno) continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie giurate e dunque di pubblici ufficiali ed agenti di polizia amministrativa. Ricordiamo che la Polizia Giudiziaria è quella branca di polizia che si occupa dei reati.

gli atti di competenza delle guardie eco-zoofile dell'oipa

Le guardie volontarie nel compimento dei loro doveri rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali. Nella veste di Pubblici Ufficiali essi hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza a causa o durante il loro servizio. Le guardie giurate zoofile potranno operare con funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria limitatamente all’accertamento e repressione dei reati contro gli animali d’affezione.

i compiti delle guardie con qualifica o funzioni di polizia giudiziaria

A differenza di quella amministrativa (tipicamente preventiva) la funzione di polizia giudiziaria è caratterizzata da una peculiarità tipicamente repressiva. Nella flagranza di reato le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitato a nominare un legale di fiducia e, nei casi di particolare necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, possono procedere al sequestro penale delle cose pertinenti il reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Una volta completati i primi accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il Pubblico Ministero del reato commesso.

i compiti delle guardie con funzioni di polizia amministrativa

in sintesi